Chi siamo

Sin dalla nostra nascita, come Fondazione Media Literacy abbiamo scelto di concentrare le nostre attività nei campi dell’educational e dell’informazione, in particolare verso gli studenti della scuola secondaria superiore, nella convinzione che la crescita della consapevolezza e della cultura nei giovani sia uno degli elementi principali che garantiscono una moderna democrazia, la coesione sociale e la realizzazione degli individui.

In quanto giornalisti e comunicatori organizziamo corsi di scrittura giornalistica nelle scuole superiori e di lettura e decodifica dei giornali, lotta alla fake news e alla diffusione dell’odio in rete avvalendosi di professionisti e di tecnologie innovative, come webinar e piattaforme di condivisione di contenuti.

Il nostro approccio è di tipo operativo: promuoviamo e realizziamo iniziative culturali,diffondiamo pubblicazioni, organizziamo seminari e convegni, workshop di apprendimento non formale incentrati sul corretto uso dei media tradizionali e non, il tutto chiaramente senza scopo di lucro.

Vuoi scoprire i nostri progetti? Leggi le nostre attività per un’infusione di speranza nel futuro

Lo statuto

È il DNA dei nostri valori: un documento riassuntivo che raccoglie tutto quello in cui crediamo e come svolgerlo al meglio.

Articolo 1

DENOMINAZIONE

1. 1 È costituita la Fondazione Media Literacy, brevemente denominata Fondazione ML persona giuridica di diritto privato riconosciuta dall’Ufficio Territoriale del Governo di Roma.

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

1.3 A seguito dell’iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione “Fondazione Media Literacy ETS”.

Articolo 2

SEDE

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Roma; il trasferimento della stessa all’interno del Comune non comporta modifica statutaria potendo essere deliberata dall’Organo di Amministrazione.
Essa potrà svolgere la sua attività sia in Italia che all’estero e così potranno essere istituite sedi secondarie, uffici e succursali in Italia e all’estero.

Articolo 3

SCOPO

3.1 Preambolo
La Fondazione Media Literacy da sempre opera nel campo della promozione della cultura e della formazione e diffusione della lettura, con particolare attenzione all’alfabetizzazione ai vecchi e nuovi media nei confronti dei giovani, intesa sia come interpretazione dei linguaggi dei mezzi di comunicazione sia come capacità di produzione di contenuti mediatici. La Media Literacy riguarda tutti i media, dalla televisione ai film, alla radio, alla musica, alla stampa, fino ad arrivare ad internet, social media e a tutte le altre nuove tecnologie di
comunicazione digitale. L’obiettivo è quello di favorire lo sviluppo della coscienza democratica dei giovani, del loro senso civico, di legalità e del loro spirito solidaristico specie nei confronti dei soggetti più deboli e meno integrati nella vita sociale. Nella consapevolezza che la conoscenza dei meccanismi che
regolano il mondo della informazione è garanzia e strumento per raggiungere una maggior grado di acquisizione delle attitudini sopra enunciate e che la scuola e i centri giovani rappresentano il luogo
naturale in cui tali meccanismi possano essere elaborati ed appresi, la Fondazione favorisce tutte le iniziative di natura informativa e formativa volte all’acquisizione dei meccanismi da parte dei giovani.

3.2 Scopo
La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

– educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

– formazione universitaria e post-universitaria;

– organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività
di interesse generale di cui al presente articolo;

– radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

– attività di programmazione e trasmissione televisive a carattere comunitario inclusa la creazione di palinsesti, a partire da programmi acquistati, programmi prodotti in proprio (ad esempio notiziari locali, reportage dal vivo) o una combinazione degli stessi, sia attraverso le reti terrestri, satellitari o le piattaforme digitali in streaming;

– formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

– promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

– promozione di progetti finalizzati a rimuovere ogni forma di discriminazione fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere nel rispetto dei principi costituzionali;

– protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

Più specificamente, nell’ambito delle finalità di interesse generale sopra citate, la Fondazione si propone di svolgere le seguenti attività:

– favorire lo sviluppo e la diffusione di pubblicazioni multimediali, legate alle attività editoriali e di comunicazione sociale “peer to peer”, in forma diretta o anche attraverso l’organizzazione di concorsi di idee, creatività e gaming;

– mutuare, grazie alla partecipazione a bandi e la fornitura di servizi a terzi, o attraverso la raccolta fondi, la fornitura gratuita, o in co-partecipazione, di laboratori (giornalistici) dotati di strumenti tecnologici innovativi testati direttamente dalla Fondazione stessa a scuole, centri di aggregazione, associazioni di volontariato e più in generale enti del terzo settore per favorire l’acquisizione di competenze multi settoriali tipiche del mondo dei media e per combattere fenomeni come la dispersione scolastica, la povertà
educativa, la discriminazione e l’emarginazione sociale anche attraverso l’erogazione di borse di studio e opportunità per le studentesse e gli studenti più meritevoli e/o svantaggiati.

– offrire i propri spazi alle organizzazioni, alle associazioni e agli operatori impegnati nel sociale che condividono e perseguono gli scopi formativi ed educativi della Fondazione, nell’ambito della media literacy ma anche della promozione della cultura della legalità;

– organizzare e promuovere convegni, giornate di studio e workshoplegati alle diverse finalità di cui alle lettere sopra descritte ed in particolare a quelle della media literacy, per favorire anche tra gli operatori della comunicazione una maggior attenzione ai diritti dei minori e in più in generale delle giovani generazioni;

– finanziare e promuovere laboratori di sperimentazione, osservatori e centri di documentazione che “monitorino” il rapporto tra media e cittadini con particolare attenzione ai diritti delle minoranze e al rapporto tra giovani e media;

– promuovere progetti di educazione volti alla comunicazione e comprensione dell’emergenza in materia di protezione civile, anche tramite trasmissioni radiofoniche o iniziative editoriali realizzate ad hoc. Per il raggiungimento delle proprie finalità statutarie e con l’obiettivo di rendere più efficace il perseguimento delle medesime, la Fondazione potrà espletare le proprie attività anche mediante la costituzione o la partecipazione a enti o istituzioni italiane ed estere con finalità analoghe a quelle della medesima.

Articolo 4

ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

Sono Fondatori originari della Fondazione, MANDRAGOLA  ADV SRL e IDEM S.C.G.: essi sono tenuti a concorrere alla formazione del fondo di dotazione iniziale della Fondazione.

Sono, inoltre, Fondatori sovventori le persone fisiche e giuridiche e gli enti collettivi pubblici e privati, anche non dotati di personalità giuridica, che, anche successivamente all’atto di costituzione della Fondazione, concorrano alla formazione del patrimonio o lo integrino con apporti minimi stabiliti annualmente dal Consiglio di amministrazione, fatta salva la facoltà dello stesso Consiglio di stabilire diversamente con riferimento al singolo caso.

AI Consiglio di amministrazione compete l’accettazione ovvero l’eventuale diniego motivato delle proposte di adesione dei nuovi Fondatori sovventori, nonché la deliberazione degli importi la cui corresponsione è condizione per l’attribuzione della qualifica di Fondatore. Compete, altresì, al Consiglio di amministrazione la tenuta del libro dei Fondatori.

I Fondatori sovventori possono essere esclusi dalla Fondazione o dichiarati decaduti a seguito di delibera assunta dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza dei due terzi, qualora vengano meno agli impegni da loro assunti nei confronti della Fondazione ovvero pongano in essere atteggiamenti contrastanti con le finalità della Fondazione stessa o che si siano resi responsabili di atti dannosi o di azioni disonorevoli o di pregiudizio per l’interesse della Fondazione.

Articolo 5

PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2. Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

– rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione Media Literacy, già “FONDAZIONE SOTTO I VENTI”, di valore pari d ella Fondazione ad Euro 130.000,00 (centotrentamila e zero centesimi) e comunque non inferiore a quanto previsto nell’art. 22 del Codice del Terzo settore;

– incrementabile mediante successivi conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

– costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

– dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

– da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

– da eventuali contributi attribuiti dall’Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

– da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

– dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;

– dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Articolo 6

ESERCIZIO FINANZIARIO

6.1 L’esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

6.2 Entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell’art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell’art. 14 del Codice del Terzo settore, qualora risulti necessario in base ai limiti dimensionali dell’Ente.

6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.

6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

Articolo 7

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

7.1 I membri della Fondazione si dividono in:

— Fondatori;

— Partecipanti.

7.2 I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l’esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d’ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all’esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

Articolo 8

FONDATORI

Assumono il titolo di Fondatori Originari a vita i signori TRUCE Renato nato a Giaveno (TO) il 17 novembre 1958 e GATTINI Lidia nata a Torino il 23 aprile 1962. I Fondatori Originari a vita possono designare a loro volta, per tale ruolo ed in loro sostituzione, parenti entro il quarto grado nonché, in caso di impossibilità o di mancata accettazione da parte di questi ultimi, personalità del mondo della Media Literacy o della cultura in generale ovvero rappresentanti di enti e/o istituzioni pubbliche in grado di continuare la meritoria attività della fondazione.

8.2 Fondatori Sovventori Assumono il titolo di Fondatori sovventori le persone fisiche e giuridiche e gli enti collettivi pubblici e privati, anche non dotati di personalità giuridica, che, anche successivamente all’atto di costituzione della Fondazione, concorrano alla formazione del patrimonio o lo integrino con apporti minimi stabiliti annualmente dal Consiglio di amministrazione, fatta salva la facoltà dello stesso Consiglio di stabilire diversamente con riferimento al singolo caso. AI Consiglio di amministrazione compete l’accettazione ovvero l’eventuale diniego motivato delle proposte di adesione dei nuovi Fondatori sovventori, nonché la deliberazione degli importi la cui corresponsione è condizione per l’attribuzione della qualifica di Fondatore. Compete, altresì, al Consiglio di amministrazione la tenuta del libro dei Fondatori. I Fondatori sovventori possono essere esclusi dalla Fondazione o dichiarati decaduti a seguito di delibera assunta dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza dei due terzi, qualora vengano meno agli impegni da loro assunti nei confronti della Fondazione ovvero pongano in essere atteggiamenti contrastanti con le finalità della Fondazione stessa o che si siano resi responsabili di atti dannosi o di azioni disonorevoli o di pregiudizio per l’interesse della Fondazione.

Articolo 9

PARTECIPANTI

9.1 Possono divenire “Partecipanti”, le persone fisiche e le persone giuridiche private che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all’incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporti di denaro minimi nell’ammontare stabilito annualmente dal Consiglio di amministrazione, fatta salva la facoltà dello stesso Consiglio di stabilire diversamente con riferimento al singolo caso anche con riferimento a beni in natura, di prestazioni d’opera o di qualsiasi elemento dell’attivo suscettibile di valutazione economica e comunque in conformità alla normativa vigente.

9.2 La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

9.3 L’ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell’interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

9.5 Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull’istanza si pronunci il Consiglio di Indirizzo, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

Articolo 10 e Articolo 11

DECADENZA E RECESSO

10.1 Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell’esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.

10.2 Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

— estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

— apertura di procedure di liquidazione;

— fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

10.3 I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

10.4 I Fondatori sovventori possono recedere con preavviso di sei mesi.

10.5 I Fondatori sovventori possono decadere, oltre che nei casi previsti nell’art. 10.2, qualora non partecipino ad almeno quattro sedute consecutive del Consiglio di Indirizzo.

Articolo 11

ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

11.1 Sono organi della Fondazione:

– il Consiglio d’Indirizzo;

– l’Assemblea di Partecipazione;

– il Consiglio di Amministrazione;

– Il Comitato scientifico , se eventualmente eletto;

– l’Organo di Controllo (monocratico o collegiale) e il Revisore legale dei Conti (qualora necessario).

11.2 Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

Articolo 12

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

12.1 Il Consiglio d’Indirizzo è composto da un rappresentante per ciascun Fondatore, sia esso Originario che Sovventore, da questi nominato.

12.2 Il consiglio di indirizzo nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza secondo quanto disposto dall’art. 15.

Qualora sia ad esso richiesto dal Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Indirizzo esprime pareri non vincolanti sui programmi di attività della Fondazione, sulle modifiche dello Statuto, sul Bilancio e su ogni argomento ad esso sottoposto dal Consiglio di Amministrazione.

12.3 Il Presidente del Consiglio di indirizzo è nominato a maggioranza dei componenti del Consiglio stesso. Il Consiglio di indirizzo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio di Amministrazione o ne faccia richiesta un terzo dei Fondatori. Esso è convocato mediante lettera raccomandata , ovvero a mezzo fax o posta elettronica salvo in quest’ultimo caso il ricevimento da parte del destinatario con l’indicazione dell’ordine del giorno da inviare al domicilio dei Fondatori almeno otto giorni prima della data della riunione, nella sede della Fondazione.

Il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito con la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di presenza di tutti i componenti, la riunione del Consiglio può avvenire anche in difetto di avviso.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Indirizzo si svolgano per audio o video conferenza a condizione che:

– Presidente o Vicepresidente (se nominato) e Segretario siano presenti nello stesso luogo e che la riunione venga considerata svolta in detto luogo;

– sia consentito al Presidente di accertare l’identità degli intervenuti; al Segretario di percepire gli eventi della riunione e agli intervenuti di partecipare alla discussione.

Nel caso in cui, nel corso della riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa e saranno considerate valide le deliberazione assunte al momento della sospensione della riunione.

Articolo 13 e Articolo 14

ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

13.1 Qualora siano ammessi Partecipanti ai sensi dell’art. 9 del presente Statuto, è istituita l’Assemblea di Partecipazione. L’Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti, con la partecipazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, e si riunisce almeno una volta all’anno.

13.2 L’Assemblea di Partecipazione:

– formula linee guida, pareri consultivi e proposte sulle attività della Fondazione, in supporto al Consiglio di Indirizzo ovvero sulla base di apposita delega da parte di esso;

– provvede alla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione nel caso i componenti di tale organo siano stati predeterminati nel numero di quattro o cinque. Per tale attribuzione è necessario che il numero dei partecipanti all’assemblea non sia inferiore a tre;

– può proporre al Consiglio di Indirizzo di nominare alla carica di amministratore personalità distintesi nel campo della Media Literacy o più in generale del mondo della cultura.

14.3 L’Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

14.4 L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

14.5 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

14.6 Delle riunioni dell’Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Articolo 14

DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

14.1 L’Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.

14.2 In seconda convocazione L’Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

14.3 Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

14.4 È ammessa la possibilità che le riunioni del’Assemblea di Partecipzione si svolgano per audio o video conferenza a condizione che:

– Presidente o Vicepresidente (se nominato) e Segretario siano presenti nello stesso luogo e che la riunione venga considerata svolta in detto luogo;

– sia consentito al Presidente di accertare l’identità degli intervenuti; al Segretario di percepire gli eventi della riunione e agli intervenuti di partecipare alla discussione.

Nel caso in cui, nel corso della riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa e saranno considerate valide le deliberazione assunte al momento della sospensione della riunione.

Articolo 15

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

15.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione, composto da tre a cinque membri, che durano in carica per un triennio.

15.2 Il Consiglio di Amministrazione è nominato come segue:

– nel caso di consiglio composto da tre membri:

i) due amministratori dai Fondatori Originari: in particolare ciascun

Fondatore Originario avrà diritto a nominare un Consigliere;

ii) un amministratore dal Consiglio di indirizzo;

– nel caso di consiglio composto da quattro membri:

i) due amministratori dai Fondatori Originari: in particolare ciascun Fondatore Originario avrà diritto a nominare un Consigliere;

ii) un amministratore dal Consiglio di indirizzo;

iii) un amministratore dall’Assemblea dei partecipanti;

– nel caso di consiglio composto da cinque membri:

i) due amministratori dai Fondatori Originari: in particolare ciascun Fondatore Originario avrà diritto a nominare un Consigliere;

ii) due amministratori dal Consiglio di indirizzo;

iii) un amministratore dall’Assemblea dei partecipanti;

I membri di spettanza del Consiglio di indirizzo sono eletti a maggioranza dallo stesso su proposta dei Fondatori Originari. In assenza di Fondatori sovventori o di Partecipanti i membri del Consiglio di Amministrazione di loro nomina sono cooptato dagli amministratori nominati dai Fondatori Originari. In caso di membro del Consiglio di Amministrazione nominato per cooptazione, lo stesso deve essere confermato alla prima riunione del Consiglio di amministrazione o del Consiglio di indirizzo a seconda a seconda dei casi;

Il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione viene determinato per la prima volta in sede di costituzione della Fondazione e successivamente rideterminato dal Consiglio di indirizzo. Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di gestione necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

a) approva entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il 31 marzo successivo il bilancio consuntivo, entrambi predisposti a cura del Segretario Generale, se nominato: il bilancio preventivo comprende anche il programma di attività relativo all’esercizio finanziario, cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

b) approva i regolamenti;

c) delibera l’accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;

d) dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in altri valori mobiliari ovvero in beni immobili;

e) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione e altri enti o privati, nazionali o internazionali;

f) delibera l’eventuale costituzione di centri di studio e di ricerca e ne regola l’organizzazione e il funzionamento;

g) predispone i programmi culturali e di attività della Fondazione da sottoporre al parere del Comitato scientifico ed è responsabile della loro esecuzione;

h) individua le azioni da svolgere per la realizzazione del programma di attività, tenuto conto dei pareri dell’assemblea dei Partecipanti e del Consiglio di Indirizzo;

i) provvede – su proposta del Presidente del Consiglio di amministrazione – alla nomina del Presidente del Comitato scientifico, nonché – su proposta del Presidente del Comitato scientifico provvede alla nomina degli altri componenti del Comitato stesso ed alla nomina degli esperti da quest’ultimo eventualmente proposti;

j) provvede in merito alle eventuali domande di adesione alla Fondazione ed alle condizioni di ammissione;
k) provvede alla nomina e al licenziamento del personale dirigente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
l) provvede all’istituzione e all’ordinamento degli uffici della Fondazione, ivi comprese eventuali rappresentanze fuori Italia;
m) delibera le modifiche dello statuto con la presenza e con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all’anno ed è convocato dal Presidente che lo presiede.

Dovrà essere inoltre convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno due dei suoi componenti. La convocazione deve inviarsi, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza a ciascun Consigliere e Revisore dei conti, con posta elettronica o telefax o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si svolgano per audio o video conferenza a condizione che:

– Presidente o Vicepresidente (se nominato) e Segretario siano presenti nello stesso luogo e che la riunione venga considerata svolta in detto luogo;

– sia consentito al Presidente di accertare l’identità degli intervenuti; al Segretario di percepire gli eventi della riunione e agli intervenuti di partecipare alla discussione.

Nel caso in cui, nel corso della riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa e saranno considerate valide le deliberazione assunte al momento della sospensione della riunione Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei suoi componenti, quando il presente Statuto non richieda maggioranze qualificate. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le cariche dei membri del Consiglio di amministrazione, che non siano investiti di particolari cariche in conformità dell’atto costitutivo e dello statuto, sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute

Articolo 16 e Articolo 17

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VICE PRESIDENTE VICARIO

16.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato a maggioranza all’interno del medesimo Consiglio.

16.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell’ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

16.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

16.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato scientifico è composto da cinque a otto membri scelti fra qualificati esponenti del mondo scientifico, accademico e culturale nazionale ed internazionale, avendo riguardo alla loro preparazione, competenza ed esperienza. Il Presidente ed i membri del Comitato scientifico durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Alle riunioni del Comitato scientifico partecipa il Presidente della Fondazione o il consigliere espressamente delegato dal Presidente della Fondazione.

Nei limiti fissati dal Consiglio di amministrazione e nell’ambito dei programmi stabiliti, il Comitato scientifico :

a) esprime il parere sul programma annuale di attività predisposto dal Consiglio di amministrazione e ne garantisce l’attuazione;

b) formula proposte relative all’attività della Fondazione;

c) fornisce pareri sulle questioni che gli vengono sottoposte dal Consiglio di amministrazione;

d) propone al Consiglio di amministrazione la nomina dei responsabili dei singoli progetti;

e) riscontra l’avanzamento dei lavori e redige relazioni periodiche per il Consiglio di amministrazione.

AI fine di ottimizzare le proprie attività consultive e programmatiche il Comitato scientifico può proporre al Consiglio di amministrazione la nomina di esperti individuati tra persone professionalmente

qualificate. Il Comitato scientifico è convocato dal suo Presidente e delibera a maggioranza.

Articolo 18, 19 e 20

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

18.1 L’organo di controllo è formato, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Indirizzo in forma monocratica o collegiale ed è nominato dal Consiglio di Indirizzo stesso, tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

18.2 All’organo di controllo si applica quanto previsto nell’art.30 del Codice del Terzo settore.

18.3 Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Indirizzo nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell’art. 31 del Codice del Terzo settore.

Articolo 19

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

19.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Consiglio di Indirizzo. Il Consiglio di Amministrazione nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri mentre il patrimonio residuo risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell’Ufficio di cui all’art. 45 del Codice del Terzo settore.

Articolo 20

CLAUSOLA DI RINVIO

1.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

L’organigramma